Codice della Strada Riduci

CODICE DELLA STRADA
TITOLO III - DEI VEICOLI
CAPO III - Veicoli a motore
SEZ. III - Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. [1] [4] Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. [2] [5] I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. [abrogato]

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
 - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
 - la collocazione e le modalità di installazione;
 - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 [3] consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

NOTE

[1] Comma inserito dall'art. 11, comma 2 lett. a), della Legge 29/07/2010, n. 120
[2] Con l'art. 11, comma 2 lett. b), della Legge 29/07/2010, n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: "I rimorchi e".
[3] Parole così sostituite dall'art. 11, comma 2 lett. c), della Legge 29/07/2010, n. 120
[4] L'art. 11, commi 5 e 6, della Legge 29/07/2010, n. 120 ha precisato che:
 "5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). 
  6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
".
[5] L'art. 11, commi 7 e 8, della Legge 29/07/2010, n. 120 ha precisato che:
 "7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. 
  8. Le disposizioni del comma 4 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.
".

 

 GIURISPRUDENZA

 

Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 18401 del 19/08/2009
Circolazione stradale - Artt. 47, 52, 53, 97, 100, 115 e 116 del Codice della Strada - Alterazione meccanica del ciclomotore - L'equiparazione del ciclomotore ai motoveicoli si realizza anche per le caratteristiche del motore, capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita. Chi, sprovvisto di patente di guida di categoria A, circola alla guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata, integra il reato di cui all'art. 116 del C.d.S. poichè il veicolo in questione - rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli - viene ad essere ricompreso nella categoria di quelli per la cui conduzione è necessaria la patente.

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza 2214 del 30/01/2008.
Circolazione stradale - Articolo 100 del Codice della Strada - Targa illeggibile - Concorso con l'art. 216 del Codice della Strada - E’ applicabile il fermo amministrativo (ex art 216) quando la targa non è più rifrangente (art 100 comma 5).

 

  
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